Art. 3.

      1. L'articolo 110-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

      «Art. 110-bis. - (Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari) - 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo può, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle direzioni distrettuali antimafia e antiterrorismo i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo nonché, con il loro consenso, magistrati della relativa procura della Repubblica ovvero di altre procure della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione è disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzie nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L'applicazione è disposta con decreto motivato. Il decreto è emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni

 

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alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto è emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tale caso il provvedimento è comunicato al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
      2. L'applicazione disposta ai sensi del comma 1 non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.
      3. Il decreto di applicazione è immediatamente esecutivo ed è trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione, nonché al Ministro della giustizia.
      4. Il capo dell'ufficio al quale il magistrato è applicato non può designare il medesimo magistrato per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione».